Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, dell'Ord. P.C.M. 09/02/2024, n. 169.

Si veda l'art. 5, comma 2, dell'Ord. P.C.M. 09/02/2024, n. 169.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 3. - Priorità dell’esame e termini relativi alle domande connesse a misure di assistenza e di emergenza

1. Per la presentazione delle domande relative ad edifici con danni gravi, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono del contributo di autonoma sistemazione (CAS), relativamente alle disposizioni previste dall’art. 105 del Testo unico della ricostruzione privata e, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera c), della ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, il termine definitivo è fissato alla data del 31 ottobre 2023, esclusi i casi di edifici - singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari - inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l’approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110/2020.

2. Gli USR provvedono con assoluta priorità, rispetto alle altre domande pendenti, all’istruttoria e alla definizione delle istanze di cui al comma precedente e di cui al comma 1 dell’art. 2, secondo quanto previsto dal comma 2, dell’art. 12-bis del decreto-legge n. 189/2016."

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