Il comma 1 dell’art. 7 dell’Ord. P.C.M. 31/10/2016, n. 400 dispone:

“1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 396/2016 si applicano, a decorrere dal 26 ottobre e fino al 30 novembre 2016, per il personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e comunque connesse con la gestione dell'emergenza anche non ricompreso nei piani di impiego già definiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.”

Dalla redazione