Articolo abrogato dal 01/01/2023 (fatti salvi gli effetti giuridici maturati) dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 15/12/2022, n. 130 in combinato disposto con l’allegato 15, Testo Unico della ricostruzione privata, così recitava:

“Art. 10. - Modifiche all’ordinanza commissariale n. 85 del 6 giugno 2019

L’art. 1 dell’ordinanza 85 del 2 agosto 2019 è sostituito integralmente dal seguente:

“Art. 1 (Modifica alle ordinanze nn. 4 del 17 novembre 2016, 13 del 9 gennaio 2017, 19 del 7 aprile 2017). - “Gli articoli 2, comma 3, lettera b) dell’ordinanza commissariale n. 4/2016, 13, comma 4-bis dell’ordinanza commissariale n. 13/2017 e 12, comma 4-bis, dell’ordinanza commissariale n. 19/2017 sono sostituiti dalla seguente previsione:

“Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione del contributo concedibile, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all’ufficio speciale, alternativamente:

a) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta in via diretta dal soggetto legittimato a chiedere il contributo, tra quelle che risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

b) l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta mediante procedura concorrenziale tra almeno tre operatori economici, tesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta.

Contestualmente alla predetta indicazione, si dovrà produrre:

1) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l’impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale;

2) autocertificazione proveniente dall’impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall’art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) autocertificazione con cui l’impresa incaricata attesti di essere iscritta nell’Anagrafe di cui all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

4) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante ribasso praticato dall’impresa incaricata, rispetto al contributo ammesso;

5) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l’impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.”.”

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