Il D. Leg.vo 17/12/2014, n. 198 dispone che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 del D. Leg.vo 198/2014 sono abrogate le disposizioni recate dal Titolo III e gli articoli 41 e 42 del Titolo IV del presente decreto.

Le commissioni censuarie previste dal presente decreto sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.

Fino alla data di insediamento prevista dal presente articolo, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al presente decreto, con i compiti ivi previsti.

Dalla redazione