Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471, a decorrere dal 01/04/1998. L’articolo 94 così recitava:

“Art. 96 - (Pagamenti di crediti a contribuenti morosi)

Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta.”

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