La Sent. Corte Cost. 11/02/2020, n. 14 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

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