Articolo abrogato dall’art. 304, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, così recitava:

“Art. 32. - Personale sanitario

Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all'azienda.

Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.”

Dalla redazione