Articolo abrogato dall’art. 304, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, così recitava:

“Art. 2. - Attività escluse

Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere.

Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.”

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