Articolo prima sostituito dalla L. 30/12/1989, n. 427 e poi abrogato dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138, così recitava:

"Le operazioni di qualificazione e classificazione si eseguono per zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico, che possono comprendere gruppi di comuni amministrativi, singoli comuni o porzioni di comune.

Dette zone devono comprendere territori nei quali esistano unità immobiliari similari per ubicazione, per caratteristiche ambientali, per tipo di costruzione e per prevalente destinazione socio-economica".

Dalla redazione