Comma abrogato dal D. Leg.vo 13/12/2017, n. 217, così recitava:

“1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”

Dalla redazione