Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77), in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al presente articolo e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del presente decreto legislativo. La presente disposizione ha efficacia dal 23/03/2021 e nella sua applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, del D.L. 01/06/2023, n. 61 (L. 31/07/2023, n. 100) in deroga al presente articolo, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del medesimo D. Leg.vo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Dalla redazione