Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.L. 14/06/2021, n. 82 (L. 04/08/2021, n. 109) nel presente decreto:

- ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo, come sostituito dal comma 1, lettera g), dell’art. 15 del D.L. 82/2021;

- ogni riferimento al DIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

- ogni riferimento alle autorità competenti NIS, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all’autorità nazionale competente NIS, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decreto legislativo, come modificato dalla lettera d), comma 2, dell’art. 15 del D.L. 82/2021.

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