N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Tabella aggiunta dall'art. 2, comma 161, della L. 24/12/2007 n. 244; sostituita dall'art. 31, comma 7, del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108) e, successivamente, abrogata ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190, a decorrere dal 30/12/2024, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. Eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al D. Leg.vo 190/2024.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Leg.vo 190/2024, a far data dal 30/12/2024 la disposizione abrogata continua ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Leg.vo 190/2024. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta al 30/12/2024.

La tabella così recitava:

“Tabella A (Articolo 12)

Fonte

Soglie

1 Eolica

60 kW

2 Solare fotovoltaica

50 kW

3 Idraulica

100 kW

4 Biomasse

200 kW

5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

300 kW

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