Comma modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98).

Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98) la modifica si applica dal 20/09/2013.

In seguito, il presente comma è stato modificato dall’art. 5, comma 4-bis, del D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162) e, successivamente, sostituito dall’art. 7, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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