La Sent. Corte Cost. 06/12/2012, n. 272 aveva dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del presente articolo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile».

In seguito, il presente articolo è stato sostituito dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98).

Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98) la modifica si applica dal 20/09/2013.

Dalla redazione