N310 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 10-quater, comma 1, del D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25) per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui al presente articolo, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

Ai sensi dell’art. 10-quater, comma 2-bis, del D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25) al fine di consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui al presente articolo, per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui all’art. 10-quater, comma 1, del D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25), ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

Per i termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro si veda l’art. 3, del D.L. 25/02/2022, n. 13 e poi, a seguito della sua abrogazione, l’art. 28-ter, del D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25).

Ai sensi dell'art. 3, comma 10-octies, del D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14), per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui al presente articolo, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

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