Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, del D. Leg.vo 28/02/2021, n. 38, a decorrere dal 01/01/2023, così recitava:

"6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono, l’interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni."

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