La Corte Costituzionale, con sentenza del 27/06/2018, n. 137 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla regione interessata nella misura del 20 per cento, anziché fino al 20 per cento, in proporzione all’entità della mancata erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite.

Dalla redazione