Articolo soppresso dalla L. 14/01/1994, n. 19 (legge di conversione), così recitava:

“Art. 7. - Norme in materia di controlli della Corte dei conti

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese;

d) provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

e) atti generali attuativi di norme comunitarie;

f) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

h) decreti che approvano contratti dei Ministeri, attivi, di qualunque importo, o passivi, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti d'opera, ovvero al maggior valore stabilito con successivo regolamento governativo, anche per singole categorie o tipologie di contratti;

i) decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

l) atti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda alla Corte dei conti di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 7.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono esecutivi se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. L'esecutività è sospesa se nel termine suddetto la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi del giudizio; in tal caso il provvedimento diventa esecutivo se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1, ammessi a visto di legittimità dalla Corte dei conti, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove di essi non sia prevista la pubblicazione per esteso.

4. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio, verificando la legittimità e la regolarità dei conti, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo.

6. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali di principio e di programma.

7. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

8. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

9. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva la disciplina in materia di controlli successivi previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.”

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