Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 21 del D.M. 18/02/2011. Questo il testo dell’articolo abrogato: “1. La direzione dell'esercizio degli ascensori e scale mobili ed impianti assimilati facenti parte integrante di sistemi di trasporto pubblico esercitati mediante linee delle categorie I e II di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere svolta dal direttore dell'esercizio di questi ultimi, in deroga alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1985 avente titolo «Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri».

Dalla redazione