L’art. 3 del D. Min. LL.PP. 03/06/1998, per quanto concerne l’installazione delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, ha previsto che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opere la cui procedura di affidamento abbia inizio:

- limitatamente alle destinazioni e classi oggetto delle circolari pubblicate, decorsi sei mesi dalla pubblicazione di ciascuna circolare con la quale viene resa nota l’avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe;

- per le destinazioni e classi per le quali non siano state pubblicate le suddette circolari, decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del D. Min. LL.PP. 03/06/1998.

In seguito, ai sensi del D. Min. LL.PP. 11/06/1999, come modificato dal D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/08/2001 e dal D. Min. Infrastrutture e Trasporti 23/12/2002, il suddetto termine di diciotto mesi, è stato prorogato da ultimo a:

- un anno dalla pubblicazione del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/08/2001;

- un anno dalla pubblicazione del D. Min. Infrastrutture e Trasporti del 23/12/2002, unicamente con riferimento alle seguenti tipologie di barriera: H4 bordo ponte, H3 spartitraffico, H3 bordo ponte, H2 bordo ponte, H2 spartitraffico, N2 bordo laterale, N2 spartitraffico, N1 bordo laterale.

Dalla redazione