N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 28/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013. L’articolo 11 così recitava: “ Art. 11. - Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni - 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2006, i distributori trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

2. Comma abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 21/12/2007.

3. Comma abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 21/12/2007.

4. Comma abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 21/12/2007.

5. I proventi delle sanzioni confluiscono nel fondo di cui all'art. 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A valere su tali risorse, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Unificata, è approvato il finanziamento di campagne di promozione, informazione e sensibilizzazione ai fini dell'uso razionale dell'energia e di programmi di incentivazione dell'efficienza energetica negli usi finali. I predetti programmi di incentivazione vengono individuati tenendo anche conto della diffusione degli interventi di efficienza energetica negli usi finali a livello regionale, determinata dall'attuazione del presente decreto.”

Dalla redazione