Articolo abrogato dal D. Leg.vo 06/02/2018, n. 11, così recitava:

“Art. 166 - (Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato)

1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice.”

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