La lettera n) dell’art. 2, comma 2, del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102 definisce il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) come un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

Dalla redazione