L’art. 38 dell’Allegato II.14 R richiama l’art. 50 del D. Leg.vo 36/2023, il cui comma 7 prevede, per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, la possibilità per la stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato. L’art. 50 del D. Leg.vo 36/2023, comma 7, prevede inoltre che il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

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