Per Cass. 19/11/1985, n. 5686 “la garanzia - sia quella per evizione e fattispecie assimilabili che quella per vizi strutturali della cosa di cui agli artt. 1490-1497 del Codice civile - è un rimedio apprestato dall’ordinamento giuridico per eliminare nel contratto di vendita lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’inadempimento del venditore. Tale rimedio - che è rafforzativo e non sostitutivo di quello a carattere generale previsto per i contratti in genere - opera, nei limiti del ripristino della situazione economica del compratore anteriore alla conclusione del contratto, anche in mancanza di colpa del venditore, requisito che è necessario solo allorché il compratore richieda il risarcimento integrale dei danni (cioè comprensivo anche del cosiddetto interesse positivo) e in relazione al quale opera in tal caso la presunzione di cui all’art. 1218 del Codice civile avente carattere generale ed applicabile all’inadempimento contrattuale in genere”.

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