Per Cass. 16/11/1985, n. 5623 “la disposizione dell’art. 1669 del Codice civile configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali fra le parti. Pertanto, l’azione di responsabilità prevista dalla suddetta norma può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile con propria gestione diretta e, comunque, contro ogni costruttore in genere (tale dovendo ritenersi chi abbia costruito l’immobile sotto propria responsabilità), senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione è stata effettuata”. Da ultimo v. Cass. 11/06/2014, n.13223.

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