Il provvedimento parla di “trattori agricoli così come definiti nella Direttiva n. 2003/37/CE”, e cioè “qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori”. Detta definizione corrisponde sostanzialmente a quella rinvenibile nella lettera a), punto 1), dell’art. 57, comma 2, del D. Leg.vo 285/1992

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