L’avente diritto può anche autonomamente provvedere ad effettuare l’intervento necessario per eliminare le barriere architettoniche. Ciò è consentito nel caso in cui il condominio si disinteressi all’esigenza del singolo condomino rifiutando di assumere, o non assumendo entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, la deliberazione di cui sopra.

In questo caso i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili, e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage (art. 2 della L. 13/1989, comma 2; art. 10 del D.L. 76/2020, comma 3). Si tratta quindi di interventi limitati che non devono ledere il diritto di proprietà degli altri condomini.

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