Ai sensi dell’art. 3 della L. 662/1996 (comma 48), “Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta”. Pertanto i coefficienti di cui alla tabella vanno applicati sulla rendita catastale rivalutata del 5%, o in alternativa vanno essi stessi moltiplicati per il 5% applicandoli in tal caso alla rendita catastale senza rivalutazione. Ad esempio, per un fabbricato di categoria A, si applicherà il moltiplicatore di 120 alla rendita catastale rivalutata o il moltiplicatore di 126 alla rendita catastale senza rivalutazione.

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