Secondo la Circolare Agenzia entrate 21/02/2014, 2/E (cfr. punto 7.1 R), ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 917/1986, i 1.000 euro di imposta minima si riferiscono non all’atto in sé ma a ciascuna autonoma disposizione negoziale in esso contenuta; pertanto, in presenza di un atto contenente più disposizioni (c.d. “atto plurimo”), ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre. Lo stesso dicasi per i 200 Euro di imposta fissa, quando prevista.

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