Articolo abrogato dalla L. 22/12/1975, n. 685, così recitava:

"Art. 729. (Abuso di sostanze stupefacenti) — Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila."

Dalla redazione