Comma aggiunto dall’art. 1, comma 27, della L. 26/11/2021, n. 206.

Ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 26/11/2021, n. 206, la presente modifica, si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22/06/2022.

Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, a decorrere dal 17/10/2025, il presente comma è così modificato:

“La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore.”

Dalla redazione