Il Capo IX del Titolo V del Libro V comprendente in origine gli articoli da 2505 a 2510 è stato sostituito con l’attuale Capo IX, comprendente gli articoli da 2497 a 2497-sexies, dall’art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6.

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