Articolo sostituito dall’art. 23, comma 1, del D. Leg.vo 16/01/1991, n. 22; dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 11/04/2002, n. 61 il quale ha sostituito l’intero Titolo XI del Libro V del presente codice e, successivamente, abrogato dall’art. 34, comma 2, della L. 28/12/2005, n. 262, così recitava:

Art. 2623. - Falso in prospetto

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.”

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