Comma abrogato dall’art. 110, comma 3, del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, così recitava:

“Quando è stata autorizzata l’omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall’articolo 97.”

Dalla redazione