Comma abrogato dall’art. 10, comma 1, della L. 18/12/1970, n. 1138, così recitava:

“Anche quando nell’atto costitutivo non è indicato alcun termine, se in esso è prestabilito un piano di miglioramento, l’enfiteuta non può procedere all’affrancazione prima che i miglioramenti siano stati compiuti.”

Dalla redazione