Articolo abrogato dall’art. 187, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 574. - Concorso di figli naturali e legittimi

I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredità.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.”

Dalla redazione