Comma abrogato dall’art. 1, del R.D.L. 20/01/1944, n. 25; dall’art. 1, del R.D.L. 20/01/1944, n. 26 e, successivamente, dall’art. 3, D. Leg.vo Lgt. 14/09/1944, n. 287, così recitava:

“Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.”

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