Articolo inserito dall’art. 18, comma 1, del D. Leg.vo 16/01/1991, n. 22.

In seguito, l’art. 6, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 che ha aggiunto l’intero Capo X comprendente gli articoli da 2498 a 2506-quater, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 2504-nonies. - Norme applicabili

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-ter e 2501-quater.

La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

La relazione degli esperti è regolata dall’articolo 2501-quinquies. Tale relazione non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Sono altresì applicabili gli articoli 2501-sexies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater e 2504-sexies.

Dalla redazione