Articolo inserito dall’art. 18, comma 1, del D. Leg.vo 16/01/1991, n. 22.

In seguito, l’art. 6, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 che ha aggiunto l’intero Capo X comprendente gli articoli da 2498 a 2506-quater, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 2504-septies. - Forme di scissione

La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.”

Dalla redazione