Articolo inserito dall’art. 4, della L. 05/06/1967, n. 431 e, successivamente, abrogato dall’art. 67, della L. 04/05/1983, n. 184, così recitava:

Art. 314/3. - Requisiti degli adottanti

La adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Sono consentite più adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi.”

Dalla redazione