Articolo abrogato dall’art. 29, comma 2, della L. 11/02/1971, n. 11, così recitava:

“Art. 1633. - Diritti derivanti dall’esecuzione dei miglioramenti

Il locatore che ha eseguito i miglioramenti ha diritto di aumentare il fitto in proporzione dell’incremento del reddito fondiario che ne è derivato, tenuto conto degli eventuali contributi dello Stato o degli enti pubblici, con decorrenza dal tempo in cui l’incremento si è verificato.

L’affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto a una indennità corrispondente all’aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell’affitto. L’indennità non può essere superiore al quarto dell’ammontare complessivo del corrispettivo per l’intera durata dell’affitto.

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale dell’indennità, ordinando, se del caso, la prestazione di idonee garanzie. Salvo diverso accordo delle parti, il pagamento non può essere frazionato per un tempo eccedente i dieci anni.”

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