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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 19/07/2022, n. 17
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- L.R. 05/11/2024, n. 27
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Art. 1 - Finalità1. La Regione del Veneto, nel perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/C |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per: a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituito da moduli fotovoltaici piani, dai dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte del medesimo impianto; gli impianti fotovoltaici, ai fini della presente legge, si suddividono in: |
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Art. 3 - Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti1. Ai sensi dell'articolo 1, costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela: A. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio: 1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti secondo altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a: a) siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO; b) aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB); 2) zone all'interno di coni visuali in cui l'iconografia e l'immagine storicizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare, nonché luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica, anche individuati e disciplinati dal Piano regolatore comunale di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"; |
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Art. 4 - Valutazione delle istanze1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia. 2. Costituiscono altresì parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali: a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW: 1) la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2; 2) in deroga a quanto previsto dal nu |
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Art. 5 - Competenze delle province e della Città Metropolitana di Venezia1. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, sentiti i comuni ed avvalendosi del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, entro centoventi giorni dalla e |
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Art. 6 - Competenze della Giunta regionale1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la competente commissione consiliare, definisce le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui alla presente legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse. 2. Nelle aree e siti individuati dalle lettere A, B e C del comma 1 dell'articolo 3, la Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo può individuare, ove non già previste dalle rispettive discipline, delle aree di rispetto da qualificarsi come aree con indicatori di presuntiva non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici a seconda della tipologia di bene tutelato, nel limite massimo di mille metri dalla perimetrazione dell'area classificata non idonea. |
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Art. 7 - Aree con indicatori di idoneità1. La Giunta regionale individua come aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici: a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse; b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie; |
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Art. 8 - Norma di salvaguardia1. L'istruttoria delle istanze presentate, a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pre |
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Art. 9 - Procedimenti autorizzatori e adempimenti conseguenti1. Gli impianti fotovoltaici sono soggetti alla disciplina statale in materia di valutazione di impatto ambientale secondo quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alle disposizioni statali in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresi quelli che comportano interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, senza incremento di a |
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Art. 10 - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, qualora risulti com |
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Art. 11 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obbiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come defin |
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Art. 12 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2022 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 08 |
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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