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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 12/07/2007, n. 16
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L.R. Veneto 12/07/2007, n. 16
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[Premessa] |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione del Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degl |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge s’intende per: |
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Art. 3 - Interventi1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, attraverso: a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la integrazione sociale delle persone con disabilità; |
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Art. 4 - Beneficiari1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge: |
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Art. 5 - Competenze1. La Giunta regionale: a) adotta il piano annuale di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 17; b) assegna alle province ed ai co |
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CAPO II - Disposizioni edilizie |
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Art. 6 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici |
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Art. 7 - Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la denuncia di inizio di attività, in alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione dei seguenti interventi: a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; |
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Art. 8 - Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legislazione statale vige |
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Art. 9 - Risorse per interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche1. Per l’attuazione dei piani di cui all’articolo 8, i comuni riservano alla realizzazion |
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Art. 10 - Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi “con impedimento permanente alla deambulazione” N2dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, N3 dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del cento per cento. 2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1. |
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CAPO III - Interventi finanziari per la fruibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico |
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Art. 11 - Edifici e spazi pubblici1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spaz |
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Art. 12 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spaz |
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Art. 13 - Edifici privati1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e g |
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Art. 14 - Facilitatori della vita di relazione1. Per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione, come definiti alla lett |
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CAPO IV - Disposizioni e interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto |
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Art. 15 - Accessibilità ai servizi di trasporto1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità ed i criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, onde consentirne l'utiliz |
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CAPO V - Funzioni regionali |
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Art. 17 - Piano annuale di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche1. Entro il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale d |
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Art. 18 - Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche1. La Giunta regionale provvede ad istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti: a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli edifici p |
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Art. 19 - Progetti speciali1. La Giunta regionale promuove, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, |
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CAPO VI - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni |
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Art. 20 - Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 11 e 14, gli enti pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli |
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Art. 21 - Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessat |
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Art. 22 - Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui agli articoli 20 e 21, le province ed i comuni, all’esito di app |
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Art. 23 - Modalità di erogazione dei contributi1. L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione prevista dal provvedimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24, attestante le spese sostenute, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Possono essere erogate anticipazioni del cinquanta per cento dei contributi spettanti, previa acquisizione di polizza fidejussoria di pari importo: a) dalla provincia, agli enti pubblici e alle aziend |
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Art. 24 - Ulteriori adempimenti della Giunta regionale1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, in relazione a q |
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CAPO VII - Disposizioni finali |
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Art. 25 - Rapporti finanziari1. Spettano ai comuni e alle province, entro il limite del cinque per cento delle rispettive assegnaz |
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Art. 26 - Norma finanziaria1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ci |
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Art. 27 - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione di cui ai capi III, IV, V e VI |
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Art. 28 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) legge regionale 30 agosto 1993, |
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18/11/2024
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