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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 02/03/2010, n. 509
Deliberaz. G.R. Veneto 02/03/2010, n. 509
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[Premessa]La Giunta Regionale |
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ALLEGATO A - Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 |
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PREMESSACon il presente provvedimento, in attuazione dell’art 6, comma 1, della L.R. 12 luglio 2007, n. 16, R sono stabilite le prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico. Si tratta di una serie di prescrizioni tecniche, da applicarsi sia in caso di nuova costruzione che in caso di ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, per favorire la progettazione e realizzazione di edifici residenziali privati, edifici residenziali pubblici ed edifici e spazi privati aperti al pubblico nel rispetto dei principi di accessibilità dettati dalla normativa regionale e nazionale. È proprio dalla normativa nazionale, L. 9 gennaio 1989 n. 13 R e d.m. 14 giugno 1989 n. 236, R che le presenti prescrizioni discendono, divenendo il loro aggiornamento riferibile all’evoluzione che in molti ambiti (normativo, sociale, medico-riabilitativo, tecnologico, etc. …) ha determinato il cambiamento della percezione e del significato delle cosiddette barriere architettoniche. In effetti il concetto di barriere architettoniche è l’espressione tangibile |
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SEZIONE I - GENERALITÀ |
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Art. 1 - Scopo delle Prescrizioni Tecniche1. Le prescrizioni tecniche contenute nel presente provvedimento attuativo della L.R. 12 luglio 2007, n. 16 si applicano ai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi ed |
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Art. 2 - Normative di riferimento1. Ai fini delle seguenti prescrizioni vengono richiamate le seguenti norme: Costituzione della Repubblica art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; Costituzione della Repubblica art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitand |
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Art. 3 - Raccordo con la normativa vigente1. Le disposizioni del presente provvedimento sono redatte ai sensi dell’art. 6 comma 1 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16, nel rispetto dei principi fondamentali alla base della legislazione statale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e di progettazione accessibile (L. 9 gennaio 1989, n. 13 e d.m. 14 giugno 1989, n. 236), nonché dei riferimenti tecnico-culturali di più recente emanazione: ICF (International Classificazion of Functioning, Disability and Health, OMS 2001), Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità (ratif |
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Art. 4 - Definizioni1. Ai fini delle seguenti prescrizioni vengono adottate le seguenti definizioni: A) Accessibilità: la possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute (ICF), di raggiungere l’edificio o le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli spazi e attrezzature in esso presenti, compresi gli spazi esterni di pertinenza, in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia; B) Accessibilità equivalente: mutuando il concetto dall’ambito della sicurezza (‘sicurezza equivalente’), in interventi su beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico, laddove sia dimostrata l’impossibilità di applicare i criteri considerati dalla normativa vigente, il requisito dell’accessibilità si intende raggiunto attraverso soluzioni o modalità di gestione del bene o dell’area che ne migliorino le condizioni di accessibilità in modo che una persona con disabilità possa: a) muoversi anche se con l’aiuto di un accompagnatore o, nel caso di grandi aree, di mezzi ‘leggeri’ attrezzati; b) raggiungere solo alcune parti significative del bene o dell’area (concetto di visitabilità) e, per le restanti parti, avere la disponibilità di adeguati supporti informativi che permettano di conoscere e capire il medesimo; c) avere a disposizione idoneo materiale tattile e visivo, audioguide, etc. (facilitatori); C) Adattabilità: la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, ovvero senza dover intervenire sulle strutture portanti e sulla principale dotazione impiantistica (i.e. colonne di scarico) dell’edificio, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile a tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute. L’adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’ |
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SEZIONE II - CAMPO DI APPLICAZIONE |
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Art. 5 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici1. La progettazione ed esecuzione di trasformazioni edilizie ed urbanistiche deve conformarsi alle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni tecniche al fine di garantire una migliore qualità della vita e una piena fruibilità dell’ambiente, sia costruito che non costruito, da parte di tutte le persone e |
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Art. 6 - Edifici residenziali privati e di edilizia residenziale pubblica1. Gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di cui all’art. 5 comma 2 devono assicurare la visitabilità, come definita dall’art. 4 lett. R). 2. Il requisito della visitabilità, condizione di conformità alla norma del titolo abilitativo di cui al d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, implica che sia garantita l’accessibilità per quanto riguarda: 2.1 gli spazi esterni: il requisito si considera soddisfatto se sia reso accessibile il percorso principale di ingr |
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Art. 7 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico1. Gli interventi edilizi di nuova costruzione e ristrutturazione devono garantire la visitabilità, la quale implica che venga garantita l’accessibilità per quanto riguarda: 1.1 gli spazi esterni: il requisito si considera soddisfatto quando sia accessibile il percorso principale di ingresso alle proprietà e alle parti comuni a partire dallo spazio pubblico. In subordine, nei casi di edifici esistenti e con adeguata motivazione, dovrà essere individuato e debitamente segnalato almeno un percorso alternativo accessibile; 1.2 gli sp |
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SEZIONE III - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO |
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Art. 8 - Documentazione per la presentazione del progetto di accessibilità, visitabilità ed adattabilità1. Gli elaborati grafici di progetto atti a dimostrare l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità devono essere redatti almeno in scala 1:100, evidenziando i percorsi acce |
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SEZIONE IV - CRITERI DI PROGETTAZIONE |
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Art. 9 - Porte1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione alle porte sono disciplinate dagli artt. 4.1.1, 8.1.1 e 9 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236 e dalle disposizioni qui di seguito riportat |
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Art. 10 - Pavimenti1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione ai pavimenti sono disciplinate dagli artt. 4.1.2 e 8.1.2 del d |
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Art. 11 - Infissi esterni1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in |
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Art. 12 - Arredi fissi1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione agli arredi fissi sono disciplinate dagli artt. 4.1.4 e 8.1.4 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236 e dalle disposizioni qui di seguito riportate da applicarsi secondo quanto espresso all’art. 3.3 delle presenti prescrizioni. 2. Nei luoghi privati aperti al pubblico di cui all’art. 7 delle presenti prescrizioni, la larghezza di brevi passaggi obbligati, quali ad esempio quelli prospicienti le casse e gli sportelli, deve misurare almeno 80 cm. Nel caso di passaggi obbligati lunghi e angolati, la larghezza di tali passaggi deve |
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Art. 13 - Terminali degli impianti1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione ai terminali degli impianti sono disciplinate dagli artt. 4.1.5 e 8.1.5 del d.m. |
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Art. 14 - Servizi igienici1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione ai servizi igienici sono disciplinate dagli artt. 4.1.6 e 8.1.6 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236 e dalle disposizioni qui di seguito riportate da applicarsi secondo quanto espresso all’art. 3.3 delle presenti prescrizioni. 2. Un servizio igienico si intende accessibile quando tutti i sanitari (lavabo, tazza wc, bidet, doccia e/o vasca) sono utilizzabili da persone su sedia a ruote e vi siano idonei maniglioni per agevolare i trasferimenti dalla sedia al sanitario. In particolare, negli edifici privati aperti al pubblico, deve essere dimostrata, negli elaborati di progetto, mediante grafici di dettaglio in scala opportuna, la possibilità di accostamento frontale, perpendicolare e bilaterale per la tazza wc (FIGURA 4). Qualora l’accostamento bilaterale non venga garantito, è necessario provvedere alla dotazione di due servizi igienici, l’uno con accostamento laterale da destra, l’altro da sinistra (FIGURA 5) adeguatamente segnalato all’esterno. 3. Agli effetti della visitabilità un servizio igienico accessibile è obbligatorio in tutti gli spazi privati aperti al pubblico dalla metratura superiore ai 150 mq. Negli spazi di metratura inferiore ai 150 mq esso è obbligatorio quando lo sp |
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Art. 15 - Cucine1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in |
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Art. 16 - Balconi e terrazze1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relaz |
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Art. 17 - Percorsi orizzontali1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in |
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Art. 18 - Collegamenti verticali1. Il collegamento tra diversi livelli verticali deve avvenire mediante l’utilizzo di scale abb |
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Art. 19 - Scale1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione alle scale sono disciplinate dagli artt. 4.1.10 e 8.1.10 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236 e dalle disposizioni qui di seguito riportate da applicarsi secondo quanto espresso all’art. 3.3 delle presenti prescrizioni. 2. Negli edifici residenziali almeno le s |
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Art. 20 - Rampe1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione alle rampe sono disciplinate dagli artt. 4.1.11 e 8.1.11 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236 e dalle disposizioni qui di seguito riportate da applicarsi secondo quanto espresso all’art. 3.3 delle presenti prescrizioni. |
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Art. 21 - Ascensori1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in |
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Art. 22 - Servoscala e piattaforme elevatrici1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione ai servoscala e delle piattaforme elevatrici sono disciplinate dagli artt. 4.1.13 e 8.1.13 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236 e dalle disposizioni qui di seguito riportate da applicarsi |
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Art. 23 - Autorimesse1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione alle a |
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Art. 24 - Spazi esterni1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione agli spazi esterni privati sono disciplinate dagli artt. 4.2 e 8.2 del d.m. 14 giugno 1989 n. 236 e dalle disposizioni qui di seguito riportate da applicarsi secondo quanto espresso all’art. 3.3 delle pre |
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Art. 25 - Segnaletica1. Le disposizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità in relazione alla segnaletica sono disciplinate dall& |
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Art. 26 - Domotica1. I sistemi domotici sono da considerarsi dei facilitatori per il controllo dell’ambiente dome |
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SEZIONE V - NORMATIVA DEROGATORIA |
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Art. 27 - Deroga alle prescrizioni tecniche1. Il regime derogatorio rispetto alle presenti prescrizioni tecniche è regolato dagli artt. 7 |
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Art. 28 - Deroga per interventi sui beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico1. Il regime derogatorio rispetto agli interventi sui beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico è regolato dalla l. 9 gennaio 1989, n. 13, artt. 4 e 5, dalla circ. 22 giugno 1989, n. 1669, art. 3.8 e dall |
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Art. 29 - Soluzioni alternative1. Conformemente all’art. 7.2 del d.m. 14 giugno 1989, n. 236 in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese da |
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SEZIONE VI - ALLEGATI |
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Allegato 1 - Modulo per l’asseverazione di conformità |
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Allegato 2 - Schemi grafici esemplificativiFIGURA 1 - Gli schemi a confronto illustrano a due a due situazioni in cui l’installazione dell’ascensore è facoltativa e altre in cui è obbligatoria in ragione dei numeri di dislivelli. Gli esempi, senza essere esaustivi di tutte le situazioni possibili, rappresentano rispettivamente: a, a’ edificio completamente fuori terra; b, b’ edificio con un piano interrato (cantine e garage); c, c’ edificio in cui un’unità immobiliare è distribuita su due livelli (duplex); d, d’ edificio con porticato a piano terra; e, è edificio con un piano seminterrato; f, f’ edificio con più piani interrati. FIGURA 2 - Gli schemi esemplificativi mostrano quattro diverse tipologie di porte e il teorico movimento dell’utente su sedia a ruote. I primi due rappresentano una porta a battente per cui se è ‘a spingere’ (a) l’utente si avvicina alla stessa e la apre nel passare da un ambiente all’altro, mentre se è ‘a tirare’ (b) prima deve aprire la porta indietreggiando, poi passare. Per aprire/chiudere la porta scorrevole (c) l’utente rimane pressoché fermo davanti alla stessa, l’unica attenzione può essere quella di dotarla di una maniglia a ponte per facilitarne la movimentazione (in tal caso occorrerà considerare che la luce netta di passaggio, per la presenza della maniglia, diminuisce di circa 5 cm). La porta rototraslante (d) è riconducibile alla porta a battente dello schema a perché è possibile azionarla sia ‘a spingere’ che ‘a tirare’ con il vantaggio che l’area spazzata dal battente è circa la metà di quella tradizionale. La porta a libro (e) è riconducibile a quella scorrevole in relazione al suo azionamento, a quella rototraslante rispetto allo spazio occupato una volta aperta. FIGURA 3 - PuIsantiera con adeguato contrasto cromatico dei singoli pulsanti rispetto alla pi |
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Allegato 3 - Tabella di confronto ascensore / piattaforma elevatrice
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Allegato 4 - Riferimenti giurisprudenzialiVengono riportate alcune sentenze giuridiche a testimonianza di come la normativa nazionale vigente è stata interpretata ed applicata. Tali sentenze, sicuramente non esaustive, non rappresentano un riferimento assoluto da poter applicare in tutti casi, né |
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L’eliminazione delle barriere negli edifici è indipendente dalla presenza di un disabile nell’immobileLe norme della legge n. 13 del 1989, che prevedono una deroga alle maggioranze stabilite dal codice civile in tema di innovazioni delle parti comuni degli edifici, in quanto puramente e semplicemente finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono applicabili indipendentemente dalla presenza, o no, di portatori di handicap nell’immobile (fattispecie di installazione di un ascensore). [Tribunale Milano, 19 settembre 1991] |
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L’eliminazione delle barriere in ambito condominialeL’impianto dell’ascensore costituisce uno degli interventi volti ad eliminare una barriera architettonica rendendo possibile ai soggetti in minorate condizioni fisiche che abitano l’immobile e che possono frequentarlo una vita di relazione interpersonale. [Tribunale di Firenze, 19 maggio 1992] L’art. 2 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 dopo aver previsto la possibilità, per l’assemblea condominiale in prima o in seconda convocazione, di approvare le innovazioni finalizzate allo scopo predetto con le maggioranze indicate dall’art. 1136, 2 e 3 co. c.c. - così derogando alla norma di cui all’art. 1120, 1 co., che richiama il 5 co. dell’art. 1136 c.c. e quindi le più alte maggioranza qui contemplate - dispone, al terzo comma, che “resta fermo” quanto previsto, tra l’altro, dall’art. 1120, 2 co. c.c., il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni all’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Ne discende che nel caso in cui l’installazione di un ascensore interno ad un cavedio condominiale, così come progettata e recepita dalla delibera condominiale di approvazione, comporti sensibili effetti pregiudizievoli per un proprietario, per di più senza offrire alcuna utilità compensativa, essendo il predetto alloggio ubicato al piano terra, la delibera condominiale può essere annullata. In particolare, le progettate mod |
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Interventi di superamento delle barriere architettoniche su beni vincolatiNel caso di opere edilizie da eseguire in immobile di particolare interesse storico e artistico, il legislatore (l. 9 gennaio 1989 n. 13 e d.m. 14 giugno 1989 n. 236),R R nel bilanciamento degli interessi in gioco inerenti alla tutela del patrimonio nazionale e alla salvaguardia dei diritti alla salute e al normale svolgimento della vita dei soggetti in minorate condizioni fisiche, ha inteso dare prevalenza a questi ultimi diritti, relegando il diniego dell’autorizzazione prevista dall’art. 18 l. 1 giugno 1939 n. 1089 ai soli casi di accertato e motivato serio pregiudizio del bene vincolato; pertanto, è illegittimo il provvedimento ministeriale negativo in ordine a progetto in variante predisposto per la realizzazione di un ascensore all’interno di edificio tutelato (in vista dell’utilizzo da parte di soggetti portatori di handicap), motivato solo con l’opportunità di mantenere l’integrità di elementi architettonici che costituiscono testimonianza storica dell’antica conformazione monumentale del cortile interno e senza indicare il danno che deriverebbe all’edificio dalla collocazione dell’ascensore. |
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