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Deliberaz. G.R. Veneto 27/09/2011, n. 1539

Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. Disposizioni applicative.
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[Premessa]



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Premessa

La disciplina nazionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale dettata dalla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R “Norme in materia ambientale” è stata oggetto di due importanti interventi di modifica.

Il primo, attraverso il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” ed il secondo, più recente, attraverso il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, entrato in vigore il 26 agosto 2010.

A seguito del primo dei due sopracitati interventi normativi la Giunta regionale del Veneto è intervenuta con tre deliberazioni (Dgr n. 1998 del 22 luglio 2008, Dgr n. 308 del 10 febbraio 2009 e Dgr n. 327 del 17 febbraio 2009) con l’intento di fornire indirizzi applicativi in merito all’attuazione delle nuove disposizioni e di coordinarne i contenuti con quanto previsto dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”.

In particolare con la citata deliberazione n. 327/2009 sono stati individuati gli articoli della l.r. n. 10/1999 non più applicabili a decorrere dal 13 febbraio 2009 ed è stato individuato il riparto di competenze tra la Regione e le Province in relazione alle diverse tipologie progettuali sottoposte alla procedura di VIA.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal sopracitato D.lgs n. 128/2010 si ripropone il problema di valutarne i contenuti ed i rapporti con la vigente disciplina regionale.

Al riguardo si evidenzia che:

- l’articolo 35, primo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, come riformulato dall’articolo 4, comma trenta del decreto n. 128/2010 stabilisce che “ Le regioni o

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Allegato A - Legge regionale n. 10/1999 e decreto legislativo n. 156/2006Disposizioni applicative a decorrere dal 27/09/2011


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Sezione I


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1. Ambito di applicazione

a) Tipologie progettuali : le tipologie progettuali cui si applicano le procedure di VIA non di competenza statale sono elencate negli allegati III e IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 (allegati che non hanno subito modifiche da parte del d.lgs. n. 128/2010).

A tali tipologie progettuali si debbono aggiungere anche le grandi strutture

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2. Autorità competenti

Le autorità competenti in materia di VIA sono la Regione e le Province secondo i criteri di ripartizione di cui all’articolo 4, comma 1 e 2, della l.r. n. 10/1999, R criteri che ve

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3. Coordinamento procedure VIA ed AIA

L’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “la procedura per il rilascio di autorizzazione in

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4. Presentazione al pubblico

Ai fini di garantire la più ampia conoscenza e informazione alla cittadinanza, che deve essere

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5. Articoli della legge regionale n. 10/1999 non più applicabili

In base a quanto previsto ai punti precedenti, ai fini applicativi e procedurali, si intendono non più applicabili le seguenti disposizioni della l.r. n. 10/1999:

a) articolo 1;

b) articolo 2;

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Sezione II


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Tipologie progettuali soggette alle procedure di VIA ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s. mm. e ii.

Allegato III alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e s. mm. e ii.

Corrispondenza alla tipologia di cui agli allegati Lr n. 10/1999 per la definizione dell’Autorità competente

Ente Competente

Note

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.

A1 - m-sexies)

B1 - g-quinquies)

Regione


b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.

A1 - m-ter)

Regione


c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;


Regione

art. 27 comma 3-bis Lr n. 10/1999

c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;


Regione

art. 27 comma 3-bis Lr n. 10/1999

d) Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

A2 - c)

Regione

Competenza della Provincia qualora ricadano anche parzialmente all’interno di aree naturali protette

B2 - p. 8 m)

Provincia

- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

C4 - p. 5 b)

B2 - p. 5 b)

Provincia


e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’Allegato II);

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell’Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi.

In quanto assimilabili a quelli previsti in A2 - d) ed e)

Regione

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Sezione III


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Tipologie progettuali sottoposte alla verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s. mm. e ii.

Allegato IV alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e s. mm. e ii.

Corrispondenza alla tipologia di cui agli allegati LR n. 10/1999 per la definizione dell’Autorità competente

Ente Competente

Note

1. Agricoltura




a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;

C4 - p. 1 a)

B2 - p. 1 a)

Provincia


b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

C4 - p. 1 b)

B2 - p. 1 b)

Provincia


c) Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;

C4 - p. 1 c)

B2 - p. 1 c)

Provincia


d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

C4 - p. 1 d)

B2 - p. 1 d)

Provincia


e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari;

C4 - p. 1 e)

B2 - p. 1 e)

Provincia


f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.

C4 - p. 1 f)

B2 - p. 1 f)

Provincia


2. Industria energetica ed estrattiva




a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;


Regione

art. 27 comma 3-bis Lr n. 10/1999

b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;

B2 - p. 2 b)

Provincia

Competenza della provincia anche qualora l’attività sia svolta al di fuori delle aree naturali protette.

c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;


Regione

art. 27 comma 3-bis Lr n. 10/1999

d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

C4 - p. 2 c)

B2 - p. 2 d)

Provincia


e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;


Regione

art. 27 comma 3-bis Lr n. 10/1999

f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

C4 - p. 2 e)

B2 - p. 2 f)

Provincia


g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;

C4 - p. 2 f)

Provincia


h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;


Regione

Opere non previste dalla Lr n. 10/1999 e quindi attribuite alla competenza regionale.

i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;


Regione

l) impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;


Regione

m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.


Regione

art. 27 comma 3-bis Lr n. 10/1999

n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.


Regione

Opere non previste dalla Lr n. 10/1999 e quindi attribuite alla competenza regionale.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali




a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

C4 - p. 3 a)

B2 - p. 3 a)

Provincia


b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora;

C4 - p. 3 b)

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