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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Valle D'Aosta 23/04/2010, n. 1064
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- Delib. G.R. 10/09/2010, n. 2413
- Delib. G.R. 26/08/2011, n. 1989
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Omissis |
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Allegato A - Parametri tecnico-economici da applicare alla valutazione delle richieste di agevolazione relative ad interventi di risparmio energetico e di installazione di sistemi attivi di cui all’art. 5 della L.R. 3/2006 N11. Risparmio energetico 1.a Le installazioni suscettibili di agevolazione sono riconducibili agli interventi di isolamento che possono migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, in corrispondenza delle diverse componenti opache e trasparenti: coperture, pareti perimetrali, strutture orizzontali esposte e serramenti esterni. 1.b Sono suscettibili di agevolazione secondo le modalità del presente allegato, gli interventi di cui al punto 1.a effettuati in corrispondenza dell’involucro edilizio di edifici sottoposti a recupero edilizio non ricadenti nei casi di cui al punto 2 dell’Allegato C, comunque definiti dai titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni comunali. 1.c Per le finalità di cui al presente allegato, le componenti edilizie costituenti l’involucro edilizio, che possono essere oggetto di intervento di risparmio energetico, sono individuate come segue: - Gruppo I - strutture verticali opache (in muratura, in calcestruzzo, in legno, …) - Gruppo II A - strutture orizzontali e suborizzontali opache costituenti copertura degli edifici - Gruppo II B - strutture orizzontali e suborizzontali opache diverse dalle coperture (pavimenti e solai verso locali non riscaldati o verso l’esterno) - Gruppo III - strutture trasparenti (serramenti esterni, “velux”, pareti perimetrali vetrate, …). 1.d Per ognuno dei Gruppi di cui sopra è individuato il requisito minimo dell’intervento (resistenza termica minima o trasmittanza termica massima), in corrispondenza delle diverse componenti edilizie. 1.e I valori della resistenza termica minima - R (m² K/W) - di cui ai Gruppi I, II A e II B e i valori di trasmittanza termica massima - Ug (W/m² K) - di cui al Gruppo III sono riportati nelle tabelle seguenti:
1.f Gli interventi di isolamento termico, di cui ai Gruppi I, II A e II B sono finanziati in rapporto al valore della resistenza termica del materiale isolante installato, come specificato nella seguente tabella:
1.g Gli interventi relativi al Gruppo III (strutture trasparenti) sono valutati in rapporto alla trasmittanza termica della sola parte vetrata, in base alla seguente tabella:
1.h Ai fini della determinazione dell’agevolazione relativa agli interventi di cui al Gruppo II A (strutture orizzontali e sub orizzontali opache costituenti copertura degli edifici), la superficie è determinata prendendo a riferimento il profilo esterno della muratura perimetrale del fabbricato; per gli interventi di cui al Gruppo II B (strutture orizzontali e suborizzontali opache diverse dalle coperture), si considerano le superfici lorde interessate dall’intervento di isolamento. Analogamente, per gli interventi di cui al Gruppo I (strutture verticali opache), si considerano le superfici lorde interessate dall’intervento di isolamento, a condizione che la superficie opaca sia prevalente rispetto a quella trasparente; in caso contrario, si considerano esclusivamente le superfici nette. 1.i Per gli interventi realizzati in corrispondenza delle coperture, nella determinazione delle superfici ammesse ad agevolazione vengono assimilati all’isolante i distanziali strutturalmente necessari alla posa dello stesso. 1.l Per gli interventi di cui al Gruppo I (strutture verticali opache) sono ammissibili ad agevolazione le spese relative al materiale isolante, agli eventuali distanziali, alle barriere-vapore ed alle opere di finitura (a titolo esemplificativo: rasature, strutture e contropareti in cartongesso, pareti in mattoni e in pietra, intonaci, …). Per gli interventi di cui ai Gruppi IIA (strutture orizzontali e suborizzontali opache costituenti copertura degli edifici) e IIB (strutture orizzontali e sub orizzontali opache diverse dalle coperture) sono ammissibili ad agevolazione le spese riguardanti il materiale isolante. In ogni caso, i costi ammissibili della manodopera sono limitati all’installazione dei componenti finanziabili. 1.m Ai fini del calcolo della resistenza termica viene utilizzata la conduttività dichiarata (D) o di progetto (progetto) determinata secondo la norma UNI EN ISO 10456 (Materiali e prodotti per edilizia – Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto) e come indicata nel certificato CE del prodotto; in ogni caso, sono considerati aventi funzione isolante i materiali da costruzione che presentano un coefficiente di conduttività (D o progetto) non superiore a 0,065 W/mK. Il precedente criterio non si applica ai materiali isolanti termoriflettenti, per i quali la funzione isolante è valutata, per il calcolo dell’agevolazione corrispondente, sulla base del valore della resistenza termica dichiarata dal costruttore. 1.n Gli interventi relativi al Gruppo III (strutture trasparenti) riguardano unicamente serramenti prevalentemente vetrati e tamponamenti vetrati. Non sono finanziabili gli interventi inerenti a serramenti realizzati con telaio metallico che non sono del tipo “a taglio termico”. I telai devono essere dotati di un sistema di chiusura perimetrale e di almeno due guarnizioni di tenuta. 1.o Le caratteristiche termiche dell’intero serramento vengono considerate sulla base della componente trasparente, per la quale non è prescritta alcuna specifica tipologia (vetrocamera, vetro singolo stratificato, doppio vetro, …). In assenza di una certificazione del produttore, le caratteristiche termiche della componente |
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Allegato B - Adempimenti, aspetti procedurali e amministrativi finalizzati alla concessione ed alla liquidazione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della L.R. 3/20061. Disciplina comunitaria 1.a Per equivalente sovvenzione lorda (ESL), di cui all’articolo 16, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (“Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia”), di seguito denominata “l.r. 3/2006”, si intende l’intensità lorda dell’aiuto, cioè il valore dell’agevolazione concessa, attualizzata in caso di abbuono di interessi, espressa come percentuale sul costo ammissibile del progetto. 1.b Per aiuto in regime “de minimis” si intende un aiuto ottenuto con l’espresso riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione della Comunità europea del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore, subordinatamente alla condizione che il soggetto richiedente non abbia ottenuto, nell’arco di tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l’importo complessivamente autorizzato. 1.c Il regime “de minimis” si applica alle iniziative realizzate dai soggetti che esercitano attività d’impresa. 1.d Sono esclusi dal regime “de minimis” e, pertanto, dai benefici della l.r. 3/2006: - il settore della pesca e dell’acquacoltura; - il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; - il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi specificati dal Regolamento “de minimis”: quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; - le attività connesse all’esportazione; - il settore carboniero; - le imprese in difficoltà; - l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. 1.e Ai soggetti che esercitano attività di impresa si applicano le disposizioni della legge regionale 4 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzione anti-crisi), nonché quelle contenute nella Comunicazione della Commissione 2009/C 83/01 del 7 aprile 2009, “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, recepita con D.P.C.M. del 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131, di agevolazioni di importo limitato nell’ambito del corrispondente regime di aiuti temporanei alle imprese, in funzione anti-crisi; in tal caso, la somma dell’importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2, “Importo di aiuto limitato e compatibile”, della citata Comunicazione e degli aiuti “de minimis”, non deve superare la misura di euro 500.000 nel periodo tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. 2. Soggetti beneficiari 2.a Possono beneficiare delle agevolazioni per le iniziative di cui all’art. 5, comma 1, della l.r. 3/2006, i soggetti privati e gli enti locali (comuni e comunità montane e loro enti strumentali). 2.b I soggetti beneficiari devono dimostrare di avere la disponibilità dell’unità immobiliare oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, locazione o comodato; nell’ipotesi in cui il titolo di cui sopra sia diverso dalla piena proprietà, i richiedenti l’agevolazione devono produrre idoneo atto di assenso, del titolare del diritto, alla esecuzione dei lavori, nonché alla eventuale costituzione in garanzia dell’immobile oggetto di intervento. 2.c Nel caso di richieste di agevolazione riguardanti il così detto “contratto di fornitura di calore” stipulato con un’impresa del settore, i soggetti richiedenti l’agevolazione, quali specificati al paragrafo 2.b, devono fornire copia del contratto stesso e dimostrare, mediante la presentazione di idonea documentazione di spesa quietanzata, ancorché prodotta in fotocopia, l’avvenuta fornitura del nuovo generatore di calore oggetto del rapporto contrattuale. Le richieste di agevolazione devono essere presentate entro dodici mesi dalla data della documentazione di spesa. 3. Iniziative agevolabili 3.a Sono agevolabili gli interventi realizzati nel territorio della regione in corrispondenza o al servizio di edifici riconducibili per caratteristiche costruttive e destinazione al settore dell’edilizia residenziale individuati dall’art. 3, comma 1, categoria E.1, del DPR 26 agosto 1993, n. 412 (“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n 10”). 3.b Negli edifici non ricompresi al punto 3.a sono agevolabili: - gli interventi effettuati in corrispondenza delle unità immobiliari ad utilizzo residenziale; - la percentuale riferita al fabbisogno teorico delle unità immobiliari ad utilizzo residenziale servite da impianti centralizzati destinati alla produzione di energia termica (il fabbisogno teorico è determinato attraverso apposita perizia redatta da un tecnico competente in materia, verificata dagli uffici incaricati dell’attività istruttoria). 3.c La tipologia delle iniziative suscettibili di agevolazione è specificata negli Allegati A e C (in relazione all’installazione di impianti ed a opere edili diverse). Nei casi in cui sia necessario, in base al tipo di realizzazione, verificare che l’intervento riguardi un intero edificio e non sia possibile definire la consistenza del medesimo - anche in presenza di oggettive difficoltà derivanti dalla contiguità di costruzioni realizzate in adiacenza - vengono prese in considerazione tutte le unità immobiliari dello stesso fabbricato appartenenti al medesimo proprietario o nucleo familiare. Quest’ultimo criterio è preso a riferimento in via prioritaria dagli uffici incaricati dell’attività istruttoria nel caso di interventi realizzati in corrispondenza di fabbricati compresi nelle zone territoriali di tipo A, così come delimitate dagli strumenti urbanistici comunali. 4. Invest |
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Allegato C - Parametri tecnico-economici da applicare alla valutazione delle richieste di agevolazione di cui all’art. 5 della L.R. 3/2006 concernenti le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti volumetrici1. Per quanto attiene agli interventi considerati dal presente allegato, le agevolazioni di cui all’art. 5, lett. b), della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3, sono finalizzate ad incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio, considerato nella sua totalità, rispetto ai requisiti minimi normativamente previsti; il miglioramento viene determinato in base al valore del fabbisogno energetico specifico (EH), che definisce le caratteristiche dell’involucro edilizio, tenendo conto delle dispersioni di calore per trasmissione e ventilazione, nonché degli apporti gratuiti, dovuti alla radiazione solare, e degli apporti interni. 2. Sono suscettibili di agevolazione secondo le modalità del presente allegato gli interventi che, per la finalità di cui al punto 1, interessano edifici di nuova costruzione, soggetti a demolizione e ricostruzione o ad ampliamento volumetrico comunque definiti nei corrispondenti titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni comunali. In relazione agli interventi di ampliamento, le modalità del presente allegato si applicano limitatamente ai casi in cui con la parte ampliata si costituisca almeno una nuova unità immobiliare. Agli stessi interventi si applicano le disposizioni relative all’attività istruttoria prevista dall’art. 13 della l.r. 3/2006. 3. In base alla definizione di “edificio” riportata all’art. 2 del decreto legislativo n. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), si intende per “edificio” un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne delimitato dall’ambiente esterno, dal terreno e da altri edifici; per le finalità di cui al presente allegato si intende per “intero edificio” un sistema costituito da strutture edilizie delimitato dall’ambiente esterno, dal terreno e da locali non riscaldati; in ordine a quest’ultima definizione, si intende “intero edificio” anche una nuova costruzione realizzata in aderenza ad un preesistente, analogo manufatto. Un “intero edificio” è caratterizzato dunque dalla presenza di zone termiche contigue. Qualora non sia possibile individuare inequivocabilmente un “intero edificio” in base alla delimitazione dell’ambiente esterno e del terreno, desumibile dagli elaborati progettuali, si prende a riferimento il permesso di costruire rilasciato dall’amministrazione comunale. I limiti di spesa ammissibile per accedere ai contributi in conto capitale e ai contributi in conto interessi e mutui a tasso agevolato previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 della l.r. 3/2006 sono da intendere applicabili ad ogni “intero edificio”. 4. Il calcolo dell’agevolazione, per gli edifici di cui al punto 2, è effettuato unicamente attraverso l’utilizzo del software denominato “CA.S.E.” (Calcul des Subventions pour les Economies d’énergie), che è disponibile su supporto elettronico distribuito dagli uffici incaricati dell’attività istruttoria oppure sul sito Internet della Regione. Nel caso in cui con l’intervento di ampliamento volumetrico non si costituisca almeno una nuova unità immobiliare, il calcolo dell’agevolazione è effettuato, utilizzando i criteri specificati nell’Allegato A, direttamente dagli uffici. 5. Nello svolgimento dell’attività istruttoria, i competenti uffici effettuano il controllo della documentazione allegata alla richiesta di agevolazione seguendo la griglia di valutazione riportata in calce al presente allegato; gli stessi uffici, inoltre, provvedono al controllo a campione del calcolo delle agevolazioni effettuato attraverso l’utilizzo del software CA.S.E. di cui al punto 4., ammettendo una tolleranza del 10% sull’indice EH dichiarato 6. Nel caso in cui, in sede di controllo delle realizzazioni, siano riscontrati valori di isolamento termico peggiorativi rispetto al progetto concessionato, gli uffici incaricati dell’istruttoria procedono attraverso l’utilizzo del software CA.S.E., alla rideterminazione della prestazione energetica conseguita effettivamente con l’intervento, ai fini del calcolo dell’agevolazione. 7. Gli interventi non sono finanziabili se l’importo delle agevolazioni è inferiore a 500 euro. 8. I parametri sui quali è basato il funzionamento della procedura elettronica di cui al punto 4. sono sintetizzati nella metodologia di calcolo di seguito illustrata. Metodologia di calcolo Riferimenti normativi UNI TS 11300-1, Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale. EN ISO 13790, Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento UNI 10349, Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici UNI 8477-1, Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell’energia raggiante ricevuta. UNI 7357, Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici. UNI 10351, Materiali da costruzione - Conduttività termica e permeabilità al vapore UNI 10355, Murature e solai - Valori della resistenza termica e metodo di calcolo UNI EN 410, Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate UNI EN 673, Vetro per edilizia - Determinazione della trasmittanza termica (valore U) - Metodo di calcolo UNI EN 13789, Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di calore per trasmissione - Metodo di calcolo UNI EN ISO 6946, Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo di calcolo UNI EN ISO 10077-1, Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Metodo semplificato UNI EN ISO 14683, Ponti termici nelle costruzioni edili - Trasmittanza termica lineare - Metodi semplificati e valori di progetto Simboli ed unità di misura
Termini e definizioni Prestazione energetica La prestazione energetica di un edificio esprime la quantità di energia che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio. Volume lordo riscaldato Volume dell’edificio esclusi i locali non abitabili, comprensivo di tutte le murature, le partizioni e comprensivo dei solai intermedi, se a più piani, di base e di copertura. Superficie lorda riscaldata Area di pavimento degli spazi riscaldati, di tutti i piani se più di uno, incluse murature esterne e tramezzi interni. Superficie utile riscaldata Area di pavimento degli spazi riscaldati, di tutti i piani se più di uno, diminuita della superficie occupata dalle pareti perimetrali e dai tramezzi divisori interni. Sono da considerare nel computo della superficie, e pertanto nel calcolo del fabbisogno energetico dell’involucro, tutti i locali dotati di impianto di riscaldamento. Non sono da considerare i locali tecnici. Le aperture nei solai per il passaggio delle scale vanno considerate n-1 volte dove con n si indica il numero di piani serviti dalla scala. |
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