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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 04/11/2005, n. 25
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- L.R. 29/07/2024, n. 16
- L.R. 24/04/2019, n. 5
- L.R. 08/03/2013, n. 6
- L.R. 29/03/2007, n. 4
- L.R. 04/08/2006, n. 21
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge, in armonia con i principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), di |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) operatore, un’impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata; b) stazione radioelettrica, il trasmettitore o ricevitore, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, ad assicurare un servizio di radiocomunicazione o il servizio di radioastronomia. Ogni stazione è classificata sulla base del servizio al |
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Art. 3 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle stazioni radioelettriche, alle postazioni e alle altre strutture di cui al |
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Art. 4 - (Competenze)1. Spetta alla Regione: a) N45 b) N46 c) l’istituzione del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all’articolo 16; c-bis) la predisposizione e l'approvazione dei piani aventi carattere di interesse generale, tenuto conto dei progetti di rete già approvati, con le modalità di cui all'arti |
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CAPO II - LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE E DEI SITI ATTREZZATI |
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Art. 5 - (Progetti regionali di rete)1. Al fine di garantire una corretta pianificazione ed installazione di nuove stazioni radioelettriche, i progetti di rete e le vari |
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Art. 6 - (Approvazione dei progetti di rete)1. I progetti e le varianti di cui all’articolo 5 sono approvati, entro tre mesi dalla loro presentazione, previo parere favorevole dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale |
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Art. 6-bis - (Strutture per le radiotelecomunicazioni)1. La realizzazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni quali i ricevitori passivi, i tralicci, i pali, le recinzioni, i locali di ricovero, i cavidotti, costituisce trasformazione urbanistica e edilizia del territorio. 2. L'installazione e la modifica di stazioni radioelettriche all'interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti non costituisce trasformazione urbanistica e edilizia del territorio. 3. Le strutture pe |
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Art. 7 - (Individuazione dei siti attrezzati, degli interventi di adeguamento e della disciplina urbanistico-edilizia)1. L’individuazione dei siti attrezzati, della disciplina urbanistico-edilizia applicabile per la localizzazione delle postazioni e di quella relativa all’installazione di stazioni r |
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Art. 10 - (Installazione di stazioni radioelettriche al di fuori dei siti attrezzati)1. Ferma restando l’autorizzazione di cui all’articolo 11, la realizzazione di postazioni e l’installazione di stazioni radioe |
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CAPO III - AUTORIZZAZIONI |
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Art. 11 - (Autorizzazione all’installazione delle stazioni e delle strutture radioelettriche)1. L’installazione e la modifica di postazioni, stazioni radioelettriche e delle altre strutture di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2. 1-bis. L'installazione e la modifica di stazioni radioelettriche all'interno di siti attrezzati o su postazioni esistenti sono soggette alle sole verifiche di cui al comma 2, lettere b) e d). N14 2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica della conformità dell’installazione o della modifica: a) ai piani di cui all'articolo 6-bis, qualora approvati; N23 b) ai progetti di rete approvati ai sensi dell’articolo 6; c) agli strumenti urbanistici comunali; d) ai vincoli di qualsiasi altra natura gravanti sull’area oggetto di intervento. 3. Il rilascio dell'autorizzazione o l'installazione di nuove stazioni radioelettriche sono comunque subordinati al parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità stabiliti, dalla normativa statale vigente, per le seguenti stazioni radioelettriche operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz: a) impianti fissi per radiodiffusione, ossia stazioni di terra per il se |
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Art. 12 - (Impianti radioelettrici per uso amatoriale)1. L’installazione e l’esercizio delle stazioni radioelettriche per uso amatoriale con potenza maggiore di 100 Watt o che utilizzano antenne con guadagno maggiore di 2,14 dBi sono subordinati all’acquisizione, da parte degli operatori interessati, del titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune territori |
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Art. 13 - (Segnalazione certificata di inizio attività per stazioni radioelettriche per telefonia mobile)1. Ferma restando l’autorizzazione di cui all’articolo 11 per le postazioni e le altre strutture di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), e salvo il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, l’installazione di stazioni radioelettriche per telefonia mobile, ossia di stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile su postazione fissa o mobile con potenza in si |
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Art. 14 - (Segnalazione certificata di inizio attività o di esecuzione di varianti in corso d’opera per interventi sulle postazioni e sulle altre strutture di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h))1. Sono soggetti a mera segnalazione certificata di inizio attività i seguenti interventi sulle postazioni e sulle altre strutture di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h): a) opere di manutenzione straordinaria, di restaur |
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Art. 15 - (Diritti di istruttoria)1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria e di ogni altro onere posto a caric |
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CAPO IV - CATASTO DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE |
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Art. 16 - (Catasto regionale delle stazioni radioelettriche)1. Il catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni è istituito dalla Regione presso l’ARPA e contiene la mappa delle stazioni radioelettriche presenti sul territorio regionale ed il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici delle stesse e di quell |
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CAPO V - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 17 - (Controlli)1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, svolgono, avvalendosi della collaborazione tecnica dell’ARPA, attività di vigilanza e controllo sull’osservanza della presente legge, ed in particolare in merito: |
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Art. 18 - (Sanzioni amministrative)1. L’inosservanza dei termini di cui all’articolo 8, comma 4, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 10.000. |
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Art. 19 - (Altri obblighi)1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, ordinano la rimozione, a cura e spese degli operatori, delle stazioni radioelettriche, delle postazioni, delle reti di comunicazione elettronica e delle altre strutture di cui all’articolo 2, comm |
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CAPO VI - MODIFICAZIONI ALLA L.R. 11/1998 |
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Art. 20 - (Modificazioni alla l.r. 11/1998)1. L’articolo 32 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 32 - (Strutture per le radiotelecomunicazioni) 1. Le strutture per le radiotelecomunicazioni sono definite dalla vigente normativa di settore. 2. La realizzazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni di cui al comma 1 costituisce trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. 3. Le strutture per le radiotelecomunicazioni devono essere localizzate in modo da non inc |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE |
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Art. 21 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) la |
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Art. 22 - (Disposizioni finanziarie)1. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e d), è determinato complessivamente in euro 320.000 per l’anno 2005 e in annui euro 350.000 a decorrere dall’anno 2006. 2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura per annui euro 200.000 per gli anni 2005, 2006 e 2007 nell’obiettivo prog |
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Art. 24 - (Sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR))1. Ferma restando la concessione ministeriale ove prevista, la realizzazione e/o l’attivazione di stazioni radioelettriche, ponti radio, reti di comunicazione elettronica, nonché delle relative attrezzature accessorie, quali sostegni, ad esclusione delle torri e dei tralicci, cavidotti, apparati, finalizzati alla sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPAR), è subordinata alla comunicazione, da parte dell’operatore interessato, dell’intenzione di realizzare e/o attivare t |
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Allegato A (articolo 5, comma 1) - Dati anagrafici, tecnici e topografici necessari per effettuare la valutazione dei livelli di esposizione a campi elettromagnetici emessi da stazioni radioelettriche [100 kHz - 300 Ghz]Dati anagrafici: 1. Denominazione, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA, recapito telefonico e telefax dell’operatore; 2. Cognome, nome, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e telefax del responsabile tecnico dell’impianto; 3. Estremi della concessione ministeriale nei casi in cui essa sia richiesta per l’esercizio dell’impianto. Dati tecnici riferiti a tutte le stazioni radioelettriche del progetto di rete: Scheda tecnica della stazione radioelettrica contenente le seguenti indicazioni: 1. tipo di antenna installata; |
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Allegato B - (articolo 8, comma 4)Parte di provvedimento in formato grafico |
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