Articolo abrogato dalla L.R. del 21/01/2010 n.3. L’articolo 26 così recitava:

“1. L'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70, è così sostituito: « Art. 2. - Iscrizione nell'elenco 1. Nell'elenco regionale dei collaudatori possono essere iscritti:

a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali con almeno dieci anni di servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con specifica esperienza professionale, svolta con piena ed unica responsabilità, nel campo della progettazione, della direzione o collaudazione di opere di enti pubblici;

b) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali, nonché geometri, periti industriali, elettrotecnici, elettronici, in telecomunicazioni o equipollenti, liberi professionisti, ognuno per le proprie competenze, che siano iscritti all'Albo o Collegio professionale da almeno dieci anni o, nel caso di istituzione dell'Albo in data successiva, a far data da un anno dalla relativa istituzione, con specifica esperienza professionale non occasionale, svolta con piena ed unica responsabilità, nel campo della progettazione, della direzione o collaudazione di opere di enti pubblici;

c) laureati in discipline amministrative particolarmente esperti in materie di opere pubbliche con almeno dieci anni di servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

2. La specifica esperienza professionale di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere attestata da espressa dichiarazione di soddisfazione degli Enti che hanno affidato gli incarichi di progettazione, direzione o collaudo di opere pubbliche.

3. Non possono essere iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori di opere pubbliche i pubblici dipendenti non iscritti al relativo Ordine o Collegio, laddove ciò sia richiesto per l'espletamento del collaudo».

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